Art. 6

In vigore dal 16 dic 1999
1. L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato reca le indicazioni di cui all', paragrafo 6, lettere a), b), d), e, se del caso, f), nonché la conferma che si tratta di burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente a partire da crema, ai sensi dell', paragrafo 6, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, pastorizzata. 2. Qualora lo Stato membro di produzione abbia eseguito i controlli di cui all', paragrafo 1, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro ai sensi dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l'imballaggio di cui all', paragrafo 6, viene sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale numero è riportato nel certificato di cui al paragrafo 1. SEZIONE 2 Rilevamento dei prezzi
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Art. 6 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo