Art. 8

In vigore dal 16 dic 1999
1. I prezzi di mercato a livello nazionale sono rilevati con frequenza settimanale da commissioni di quotazione, oppure su mercati rappresentativi. Il rilevamento settimanale riguarda i prezzi di cui all' constatati nel corso della settimana precedente. I prezzi sono espressi in euro, con due decimali, per 100 chilogrammi. 2. Gli Stati membri determinano quanto segue: a) la composizione delle commissioni di quotazione in modo da garantire la partecipazione paritaria tra acquirenti e venditori che negoziano ingenti quantitativi di burro oppure, se del caso, le modalità di rilevamento dei prezzi sui mercati rappresentativi; b) le disposizioni necessarie per il controllo dei dati in base ai quali sono rilevati i prezzi; c) qualora gli atti di scambio riguardanti il burro della qualità di cui all', lettera a), non hanno ad oggetto un volume sufficiente per essere rappresentativo, i criteri che permettono di stabilire il rapporto tra il prezzo del burro per cui esiste un numero sufficiente di atti di scambio e il prezzo del burro di cui all'. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una descrizione del dispositivo istituito in forza del primo comma. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi rilevati a norma del paragrafo 1. 4. Ogni giovedì la Commissione rileva il livello del prezzo di mercato rispetto al prezzo di intervento in ciascuno Stato membro. SEZIONE 3 Procedura di gara
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Art. 8 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo