Art. 13

In vigore dal 16 dic 1999
1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all' gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti. 2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. 3. Si può decidere di non dare seguito alla gara.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo