Art. 18

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri stabiliscono norme tecniche che prevedono, in particolare, una temperatura di magazzinaggio uguale o inferiore a -15 °C per i magazzini frigoriferi di cui all', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e prendono opportune misure atte a garantire la buona conservazione del burro. I rischi relativi al magazzinaggio sono coperti da un'assicurazione che può assumere la forma di un obbligazione contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale contratta dall'organismo di intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore. 2. Gli organismi di intervento esigono che la consegna presso la banchina del deposito, l'immagazzinamento e la conservazione del burro siano eseguiti su palette, in modo da costituire partite facilmente identificabili ed agevolmente accessibili. 3. L'organismo competente incaricato del controllo procede inoltre al controllo, senza preavviso, della presenza del burro in magazzino come previsto all' del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione(17).
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Art. 18 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo