Art. 20

In vigore dal 16 dic 1999
All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo di intervento, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo di intervento e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell'acquirente del burro. SEZIONE 5 Vendita del burro
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2771:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo