Art. 16

In vigore dal 16 dic 1999
1. Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno dopo la presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario, per ogni quantitativo consegnato, il prezzo indicato nell'offerta, dopo aver verificato l'osservanza di quanto previsto dagli . 2. Il giorno della "presa in consegna" è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all', paragrafo 2.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo