Art. 20

Art. 20

In vigore dal 16 dic 1999
All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo di intervento, in caso di consegna franco magazzino frigorifero, mette a disposizione il burro sulla banchina del magazzino, posto su palette ed eventualmente caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo di intervento e le eventuali spese di fissaggio e di scaricamento delle palette sono a carico dell'acquirente del burro. SEZIONE 5 Vendita del burro
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