Art. 37

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri possono permettere ai contraenti di impegnarsi volontariamente, per tutte le partite di ammasso oggetto di tutti i contratti conclusi nell'anno in corso, a rispettare un unico tenore minimo di materie grasse fissato in anticipo all'interno della forcella di cui all', paragrafo 1. 2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'aiuto è concesso in base al tenore minimo di materie grasse fissato in anticipo. In tal caso, gli Stati membri verificano il tenore di materie grasse conformemente all', paragrafo 3, mediante controlli a campione compiuti nel corso di visite frequenti e senza preavviso. Se nel corso dei controlli si constata che il tenore di materie grasse è inferiore al tenore minimo fissato in anticipo, non sono versati aiuti per le partite entrate all'ammasso dopo l'ultimo controllo che non ha dato luogo a rilievi e il disposto del paragrafo 1 non si applica al contraente di cui trattasi nel rimanente periodo di ammasso contrattuale. Tuttavia, se il tenore di materie grasse constatato è inferiore di meno del 2 % al tenore minimo fissato in anticipo, l'aiuto è pagato in funzione del tenore di materie grasse constatato, previa detrazione del 10 %.
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