Art. 31
In vigore dal 16 dic 1999
Qualora il burro sia ammassato in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la conclusione del contratto di ammasso è subordinata alla presentazione, entro cinquanta giorni dalla data di entrata all'ammasso, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.
Il certificato contiene le indicazioni di cui all', paragrafo 3, lettere a), b) e d), e la conferma che si tratta di burro ai sensi dell', paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
Nel caso di cui al primo comma, il contratto di ammasso è concluso entro sessanta giorni dalla data di registrazione della domanda.
SEZIONE 2
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