Art. 29

In vigore dal 16 dic 1999
1. Le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono aver luogo soltanto a partire dal 16 agosto dell'anno di ammasso. 2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere oppure, previa autorizzazione dell'organismo competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all', paragrafo 2, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.
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Art. 29 Regolamento (UE) 1999/2771 | Portale Normativo