Art. 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 8 lug 1999
1) ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione senza domanda di restituzione o per effettuare forniture come aiuto alimentare ai sensi dell', paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso a norma dell'Uruguay Round: a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli di esportazione: i) previsti dall' del regolamento (CE) n. 174/1999, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 17 del medesimo (codice informatico di comunicazione IDES: 1); ii) previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999 (codice informatico di comunicazione IDES: 9); ed eventualmente, l'assenza di domande di titoli; b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all' del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il termine per la partecipazione alla gara, nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara, oppure, nel caso di una gara indetta dalle forze armate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(11), in cui tale quantità non è specificata, la quantità approssimativa secondo la ripartizione sopra descritta (codice informatico di comunicazione IDES: 2); c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati i titoli provvisori di cui all' del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l'organismo che ha indetto la gara, nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio; 2) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente: a) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali le domande di titolo sono state annullate in forza dell', paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il tasso della restituzione; b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati restituiti titoli prima della scadenza del termine di validità, indicando separatamente le quantità restituite relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e le altre, nonché il tasso della restituzione corrispondente; c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, non esportate dopo la scadenza della validità dei relativi titoli, indicando separatamente le quantità non esportate relative ai titoli definitivi rilasciati in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e le altre, nonché il tasso della restituzione corrispondente; d) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati rilasciati i titoli definitivi in forza dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999; e) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione allo scopo di effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell', paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round; f) le quantità di prodotti lattiero-caseari, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di provenienza, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, importati allo scopo di essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all', paragrafo 6, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999; g) le quantità per le quali sia stata accettata l'applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando il codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione che figura nella casella 16 del titolo di esportazione rilasciato e quello del prodotto realmente esportato; 3) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese n - 4: a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione senza restituzioni; b) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono state applicate le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, purché il tasso della restituzione applicata sia diverso da quello indicato nel titolo, nonché le differenze tra la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata; 4) anteriormente al 16 di ogni mese, per il mese precedente: le quantità, per codice della nomenclatura combinata o, eventualmente, della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati chiesti titoli, senza domanda di restituzione, previsti dalle seguenti norme: a) articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999; b) articolo 19 del regolamento (CE) n. 174/1999; 5) i dati di cui al punto 1, lettere a) e b), sono da comunicarsi avvalendosi del sistema IDES o, se questo non è possibile, mediante telecopia; gli altri dati, a mezzo telefax o telex. SEZIONE 3 Traffico di perfezionamento
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