Art. 8

In vigore dal 8 lug 1999
Anteriormente al 1o aprile per l'anno precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione, attenendosi al modello di cui all'allegato V, per codice della nomenclatura combinata, i seguenti dati relativi ai titoli d'importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, a condizione che tale certificato garantisca il rispetto di un contingente a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, precisando i numeri dei certificati IMA 1: a) la quantità dei prodotti per i quali il titolo d'importazione è stato rilasciato e la data del rilascio; b) la quantità dei prodotti per i quali la cauzione è stata svincolata. SEZIONE 2 Esportazioni
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Art. 8 Regolamento (UE) 1999/1498 | Portale Normativo