Art. 3
In vigore dal 8 lug 1999
Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:
a) le quantità di formaggi:
- Grana Padano,
- Parmigiano Reggiano,
- Provolone,
sotto contratto all'inizio del mese in oggetto;
b) le quantità di formaggi per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);
c) le quantità di formaggi per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a);
d) le quantità di formaggi sotto contratto alla fine del mese in oggetto, suddivise secondo le categorie di cui alla lettera a).
Storico versioni
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