Art. 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia:

In vigore dal 8 lug 1999
1) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezioni 1 e 3, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6); 2) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo II, sezione 2, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 7); 3) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1374/98, capo III, compresi i prodotti dei codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 di cui all'articolo 23 di tale regolamento, per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 6); 4) entro il 10 del mese successivo al mese del rilascio, le quantità dei prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione(10), per codice della nomenclatura combinata e per codice del paese di origine (codice informatico di comunicazione IDES: 5); 5) entro il 10 di ogni mese, per il mese precedente, le quantità di prodotti, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, soggetti all'applicazione dei dazi non preferenziali previsti dalla tariffa doganale comune (codice informatico di comunicazione IDES: 8). Eventualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'assenza di rilasci di titoli per il mese precedente.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1999/1498 — Gli Stati membri comunicano alla Commissione, avvalendosi del sistema IDES o, se non è possibile, mediante telecopia: | Portale Normativo