Art. 10

In vigore dal 8 lug 1999
Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 804/68 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso articolo o di merci di cui all'allegato di tale regolamento, sottoposti al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 114 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(12), fatta eccezione per i dati di cui all', paragrafo 2, lettera f). CAPO V Disposizioni generali finali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1498:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Regolamento (UE) 1999/1498 | Portale Normativo