Art. 10
In vigore dal 8 lug 1999
Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese n - 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità, per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine, dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 804/68 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui allo stesso articolo o di merci di cui all'allegato di tale regolamento, sottoposti al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 114 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(12), fatta eccezione per i dati di cui all', paragrafo 2, lettera f).
CAPO V
Disposizioni generali finali
Storico versioni
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