Art. 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente:

In vigore dal 8 lug 1999
1) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68: a) le quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato I, parte A; b) le quantità di burro uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto suddivise secondo i regolamenti pertinenti, conformemente all'allegato I, parte B; c) la classificazione per età delle quantità di burro in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato I, parte C; 2) per quanto concerne le misure d'intervento adottate in forza dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, conformemente all'allegato II: a) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono stati stipulati contratti di ammasso durante il mese in oggetto; b) le quantità di burro e le quantità di crema, convertite in equivalente burro, per le quali sono scaduti contratti di ammasso durante il mese in oggetto; c) la quantità totale di burro e la quantità totale di crema, convertita in equivalente burro, sotto contratto alla fine del mese in oggetto.
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