Art. 8
Impegni e pagamenti
In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione procede all'esecuzione delle spese nell'ambito dell'ISPA, conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese beneficiario.
Tuttavia, gli impegni di bilancio annuali relativi all'assistenza concessa per le misure sono stabiliti secondo una delle due modalità seguenti:
a) salvo il disposto della lettera b), gli impegni per le misure di cui all', paragrafo 2, di durata pari o superiore a due anni sono di norma realizzati in rate annuali.
La prima rata annuale è impegnata quando viene conclusa la convenzione di finanziamento. Le successive rate annuali sono fondate sul piano di finanziamento iniziale o riveduto della misura in questione e stanziate di norma all'inizio di ciascun esercizio di bilancio, entro il 1o aprile dell'anno considerato, secondo le previsioni di spesa per tale esercizio;
b) per le misure di durata inferiore a due anni, o per le quali il finanziamento comunitario non supera i 20 milioni di euro, un primo impegno pari ad un massimo dell'80 % dell'assistenza concessa può essere effettuato al momento della conclusione della convenzione di finanziamento. L'importo restante viene impegnato in funzione dello stato di attuazione della misura.
2. Tranne in casi debitamente giustificati, quando per una determinata misura non siano stati avviati lavori importanti entro il previsto periodo contrattuale, l'assistenza a favore di tale misure viene revocato.
3. Il pagamento dell'assistenza finanziaria a favore delle misure può essere effettuato sotto forma di anticipi, di rate intermedie o di saldi, riferiti alle spese certificate ed effettivamente pagate.
La Commissione adotta le modalità di pagamento secondo la procedura prevista all'.
4. Le modalità del meccanismo di pagamento sono stabilite nella convenzione di finanziamento conclusa con ciascuno dei paesi beneficiari.
Storico versioni
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