Art. 9

Gestione e controllo

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione invita i paesi beneficiari: a) a istituire, dal 1o gennaio 2000 e comunque non oltre il 1o gennaio 2002, sistemi di gestione e di controllo che garantiscano quanto segue: i) un'adeguata esecuzione dei finanziamenti concessi in virtù del presente regolamento secondo principi di sana gestione finanziaria; ii) la separazione delle funzioni di gestione e di controllo; iii) l'esattezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e l'uso di sistemi di contabilità basati su documenti giustificativi verificabili; b) a verificare con regolarità la corretta esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità; c) a prevenire le irregolarità e perseguirle; d) a recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità o negligenza. 2. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche contabili. 3. Le modalità di applicazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 figurano nella convenzione di finanziamento, conclusa con i paesi beneficiari, insieme alle disposizioni concordate tra la Commissione e il paese beneficiario riguardo alla collaborazione e al coordinamento dei programmi e dei metodi di controllo. La Commissione informa il comitato istituito ai sensi dell'. 4. La convenzione di finanziamento contiene anche disposizioni relative alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione dell'assistenza qualora la realizzazione di una misura non giustifichi, in tutto o in parte, la sovvenzione assegnata. 5. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione assicura che i principi di una sana gestione finanziaria siano rispettati, soprattutto riguardo agli elementi contenuti nell'allegato III.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1999/1267 — Gestione e controllo | Portale Normativo