Art. 14

Il comitato

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in appresso denominato "comitato". La Banca europea per gli investimenti può nominare un rappresentante senza diritto di voto. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà, ma che non può in ogni caso superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente. 4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento sollevata dal presidente, anche a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 5. Il comitato adotta a maggioranza qualificata il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1267:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo