Art. 15
Ripartizione delle risorse
In vigore dal 21 giu 1999
Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'adesione di un paese candidato all'Unione europea saranno ripartite tra altri paesi candidati elencati all', paragrafo 1. La ripartizione si baserà sulle necessità e sulla capacità di assorbimento dell'assistenza da parte dei paesi candidati nonché sui criteri riportati all'.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione.
Sulla scorta della decisione di cui al secondo comma la Commissione decide in merito alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli altri paesi beneficiari conformemente alla procedura stabilita dall'.
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