Art. 13
Informazione e pubblicità
In vigore dal 21 giu 1999
1. I paesi beneficiari responsabili dell'esecuzione di una misura che benefici dell'assistenza finanziaria comunitaria nell'ambito dell'ISPA provvedono affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità, ai fini seguenti:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura;
b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura.
I paesi beneficiari provvedono in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità; si adoperano inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA.
Essi informano annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi a norma del primo e del secondo comma.
2. La Commissione adotta modalità di applicazione in materia d'informazione e di pubblicità secondo la procedura di cui all'.
Essa la comunica al Parlamento europeo e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
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