Art. 13 · Informazione e pubblicità

Art. 13

Informazione e pubblicità

In vigore dal 21 giu 1999
1. I paesi beneficiari responsabili dell'esecuzione di una misura che benefici dell'assistenza finanziaria comunitaria nell'ambito dell'ISPA provvedono affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità, ai fini seguenti: a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura; b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura. I paesi beneficiari provvedono in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità; si adoperano inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA. Essi informano annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi a norma del primo e del secondo comma. 2. La Commissione adotta modalità di applicazione in materia d'informazione e di pubblicità secondo la procedura di cui all'. Essa la comunica al Parlamento europeo e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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