Art. 6
Forme e tassi di sovvenzionamento
In vigore dal 21 giu 1999
1. L'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA può assumere la forma di aiuti diretti a fondo perduto, aiuti rimborsabili, o qualsiasi altra forma di aiuti.
Gli importi degli aiuti restituiti all'autorità incaricata della gestione o ad un'altra autorità pubblica sono reimpiegati per lo stesso scopo.
2. Il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dall'ISPA può essere pari ad un massimo del 75 % delle spese pubbliche o assimilate, comprese le spese degli organismi assimilabili agli enti pubblici in considerazione del contesto amministrativo o legale entro il quale si svolge la loro attività. La Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all', di aumentare il tasso fino all'85 %, soprattutto quando ritenga necessario un tasso superiore al 75 % per realizzare progetti essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell'ISPA.
Tranne in caso di aiuti rimborsabili, o in presenza di un importante interesse comunitario, il tasso di sovvenzionamento viene ridotto in funzione dei seguenti elementi:
a) disponibilità di cofinanziamenti;
b) capacità delle misure di generare entrate;
c) adeguata applicazione del principio "chi inquina paga".
3. Le misure in grado di generare entrate, di cui al paragrafo 2, lettera b), sono le seguenti:
a) la realizzazione di infrastrutture il cui uso comporta oneri a carico degli utenti;
b) gli investimenti produttivi nel settore dell'ambiente.
4. Gli studi preliminari e le misure di assistenza tecnica possono essere finanziati, a titolo eccezionale, fino a concorrenza del 100 % del costo totale.
La spesa totale sostenuta su iniziativa o per conto della Commissione conformemente al presente paragrafo non può superare il 2 % della dotazione globale dell'ISPA.
Storico versioni
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