Art. 2

Misure sovvenzionabili

In vigore dal 21 giu 1999
1. L'assistenza comunitaria finanziata dall'ISPA è destinata a progetti, fasi di un progetto tecnicamente e finanziariamente autonome, gruppi di progetti o schemi di progetti nel settore dell'ambiente o in quello dei trasporti, in appresso indicati complessivamente come misure. Una fase di progetto può anche includere studi preliminari, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto. 2. La Comunità fornisce assistenza nell'ambito dell'ISPA, in vista degli obiettivi di cui all', per le seguenti misure: a) misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; b) misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti di interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti. Le misure devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. Il costo totale di ciascuna misura non è, in linea di massima, inferiore a 5 milioni di euro. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto delle circostanze specifiche in essere, il costo totale di una misure può essere a 5 milioni di euro. 3. È assicurato un equilibrio fra le misure in materia d'ambiente e quelle riguardanti le infrastrutture di trasporto. 4. È possibile inoltre sovvenzionare quanto segue: a) studi preparatori connessi alle misure aventi i requisiti, compresi gli studi necessari per la realizzazione delle medesime; b) misure di assistenza tecnica, comprese azioni informative e pubblicitarie, e in particolare: i) misure orizzontali, quali studi comparativi per la valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario; ii) iniziative e studi che contribuiscano alla valutazione ex ante, alla sorveglianza, al controllo o alla valutazione ex post dei progetti, nonché a rafforzare e ad assicurare il coordinamento e la coerenza dei progetti con i partenariati per l'adesione; iii) iniziative e studi destinati a garantire una gestione e un'esecuzione efficaci del progetto e a realizzare gli adeguamenti necessari.
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