Art. 9

In vigore dal 20 nov 1991
1. Il burro destinato all'esportazione tal quale è consegnato dall'organismo di intervento in imballaggi recanti, in lettere ben visibili e leggibili, almeno una delle seguenti diciture: - Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 3378/91; - Smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 3378/91; - Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 3378/91; - Voytyro poy proorizetai na exachthei vasei toy kanonismoy (EOK) arith. 3378/91· - Butter for export under Regulation (EEC) No 3378/91; - Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 3378/91; - Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 3378/91; - Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 3378/91; - Manteiga destinada à exportaçao em conformidade com o Regulamento (CEE) no 3378/91. 2. Il burro di cui al paragrafo 1 può essere esportato nel suo imballaggio d'origine oppure previo condizionamento in un altro imballaggio. In caso di ricondizionamento, occorre indicare sul nuovo imballaggio in caratteri chiaramente visibili e leggibili almeno una delle diciture di cui al paragrafo 1. 3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire, nello Stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare in questione.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1991/3378 | Portale Normativo