Art. 6
In vigore dal 20 nov 1991
1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, per la presentazione delle offerte ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all', paragrafo 1, primo comma, costituiscono esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una cauzione di gara di 10 ecu per tonnellata.
2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
Tuttavia, se l'offerta precisa che il burro è trasformato in burro concentrato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata presentata l'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da questo Stato membro, il quale rilascia al concorrente la prova di cui all', paragrafo 3, lettera c). In tal caso, l'organismo d'intervento interessato informa l'autorità competente dell'altro Stato membro se sia necessario procedere allo svincolo o all'incameramento della cauzione.
Storico versioni
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