Art. 8
In vigore dal 20 nov 1991
1. L'aggiudicatario effettua il prelievo del burro che gli è stato venduto, entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare in questione.
Il prelievo del burro può avvenire per quantitativi parziali, non inferiori a 15 t.
Salvo casi di forza maggiore, se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, l'aggiudicatario dovrà sostenere le spese di magazzinaggio del burro a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.
2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, entro il termine di cui al paragrafo 1, prima del prelievo e per ogni quantitativo prelevato, il prezzo indicato nell'offerta e costituisce la cauzione di cui all', paragrafo 2. La cauzione è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
Tuttavia, se l'offerta precisa che il burro è trasformato in burro concentrato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata presentata l'offerta, la cauzione di cui all', paragrafo 2, può essere costituita presso l'autorità competente designata da questo Stato membro. In tal caso, l'organismo d'intervento interessato informa l'autorità competente dell'altro Stato membro se sia necessario procedere allo svincolo o all'incameramento della cauzione.
Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui al primo comma entro il termine fissato, oltre a subire la perdita della cauzione di cui all', paragrafo 1, vedrà annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.
Storico versioni
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