Art. 4

In vigore dal 20 nov 1991
1. L'organismo di intervento aggiorna e tiene a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro oggetto della gara, con i quantitativi corrispondenti. L'organismo di intervento effettua inoltre regolarmente, secondo le modalità indicate nel bando di gara di cui all', la pubblicazione di detto elenco aggiornato. 2. L'organismo di intervento adotta le misure necessarie per consentire agli interessati di analizzare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni del burro messo in vendita.
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