Art. 12

In vigore dal 20 nov 1991
1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all', paragrafo 2, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione. Tuttavia, se sono fornite le prove nei 18 mesi successivi al termine di cui sopra, è rimborsato l'85 % dell'importo della cauzione. 2. Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10) si applicano salvo disposizioni contrarie del presente regolamento. Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle riportate nell'allegato, parte 1, punto 113 e parte II, punto 40 del regolamento (CEE) n. 569/88.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3378:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 1991/3378 | Portale Normativo