Art. 12
In vigore dal 20 nov 1991
1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all', paragrafo 2, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 569/88 entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.
Tuttavia, se sono fornite le prove nei 18 mesi successivi al termine di cui sopra, è rimborsato l'85 % dell'importo della cauzione.
2. Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10) si applicano salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle riportate nell'allegato, parte 1, punto 113 e parte II, punto 40 del regolamento (CEE) n. 569/88.
Storico versioni
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