Art. 14

In vigore dal 20 nov 1991
1. Per il burro venduto in forza del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione, né si applicano gli importi compensativi « adesione ». Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto in forza del presente regolamento sono moltiplicati per il coefficiente stabilito in conformità dell', paragrafo 2. 2. L'ordine di ritiro di cui all' del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione e eventualmente l'esemplare di controllo T5 sono completati dalla dicitura seguente: « Sin restitución [Reglamento (CEE) no 3378/91]; Uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 3378/91]; Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91]; Choris epistrofi [Kanonismos (EOK) arith. 3378/91]; Without refund [Regulation (EEC) No 3378/91]; Sans restitution [Règlement (CEE) no 3378/91]; Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3378/91]; Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3378/91]; Sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 3378/91]. ».
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