Art. 8
In vigore dal 13 giu 1991
1. L'appuramento del regime di perfezionamento attivo al momento dell'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco a motivo della loro esportazione avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3677/86.
Salve le procedure previste per le ipotesi di esportazione soggetta a dazi all'esportazione o a misure di politica commerciale sull'esportazione, in caso di uscita diretta da una zona franca o da un deposito franco fuori del territorio doganale della Comunità di prodotti, odimerci non occorre redigere la dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b).
2. Quando l'appuramento del regime di perfezionamento attivo al momento dell'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco avviene a seguito dell'immissione in libera pratica di tali prodotti o merci, detta operazione viene effettuata secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3677/86.
3. L'appuramento del regime di perfezionamento attivo al momento dell'uscita dei prodottti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco per ricevere una delle destinazioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 1999/85, salve l'immissione in libera pratica o l'esportazione, avviene secondo le procedure normali o semplificate all'uopo previste.
4. Non è necessario annotare l'uscita dei prodotti compensatori o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco nella contabilità-materie del deposito doganale, della zona franca o del deposito franco in causa.
Storico versioni
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