Art. 12
In vigore dal 13 giu 1991
Le operazioni di trasformazione effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di un deposito doganale, di cui all', paragrafo 1, o in una zona franca o in un desposito franco, possono essere avviate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2763/83.
L'autorizzazione precisa il deposito (nonché il tipo di deposito) o la zona franca o deposito franco dove saranno effettuate le operazioni.
Storico versioni
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