Art. 12

In vigore dal 13 giu 1991
Le operazioni di trasformazione effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di un deposito doganale, di cui all', paragrafo 1, o in una zona franca o in un desposito franco, possono essere avviate solo previa concessione dell'autorizzazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2763/83. L'autorizzazione precisa il deposito (nonché il tipo di deposito) o la zona franca o deposito franco dove saranno effettuate le operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1656:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 1991/1656 | Portale Normativo