Art. 17

In vigore dal 13 giu 1991
1. L'appuramento del regime della trasformazione sotto controllo doganale al momento dell'uscita dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco a motivo della loro immissione in libera pratica o della loro esportazione, avviene senza presentazione dei prodotti o delle merci all'autorità doganale alle condizioni di cui al paragrafo 2. 2. L'interessato è tenuto: a) ad informare l'autorità doganale delle partenze imminenti, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite e prima della partenza delle merci dai suoi locali. Tuttavia, l'autorità doganale può, in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci di cui trattasi e dal ritmo accelerato delle operazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, dispensare l'interessato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché questi fornisca all'autorità medesima tutte le informazioni che essa reputi necessarie all'eventuale esercizio del suo diritto di visita delle merci; b) ad iscrivere i prodotti trasformati o le merci tali e quali nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ». L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa reca l'indicazione della data in cui ha luogo. Essa può essere sostituita da qualsiasi altra formalità decisa dall'autorità doganale che presenti garanzie analoghe; c) a compilare, in caso di esportazione, la dichiarazione di esportazione; salve le procecure previste per le ipotesi di esportazione soggetta a dazi all'esportazione o a misure di politica commerciale sull'esportazione, in caso di uscita diretta da una zona franca o da un deposito franco fuori del territorio doganale della Comunità di prodotti trasformati o di merci tali e quali, non occorre redigere la dichiarazione di esportazione; d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica o all'esportazione dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali, in particolare il titolo d'importazione o di esportazione compilato nell'ambito della politica agricola comune o i docuamenti previsti dalla politica commerciale comune. 3. L'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione. L'eventuale visita delle merci avviene in base alle indicazioni figuranti nelle scritture. L'iscrizione delle merci nelle scritture equivale al loro svincolo. 4. Entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, è depositata presso l'ufficio doganale competente una dichiarazione riepilogativa relativa ai prodotti trasformati o alle merci tali e quali per i quali è appurato il regime della trasformazione sotto controllo doganale. 5. L'appuramento del regime della trasformazione sotto controllo doganale al momento dell'uscita dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco per ricevere una delle destinazioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 2763/88, salvo l'immissione in libera pratica o l'esportazione, avviene secondo la procedura normale o semplificata all'uopo prevista. 6. Non è necessario annotare l'uscita dei prodotti trasformati o delle merci tali e quali dai locali del deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco nella contabilità-materie del deposito doganale o della zona franca o del deposito franco.
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