Art. 14
In vigore dal 13 giu 1991
1. Il vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale al momento della loro introduzione nei locali del deposito doganale o nella zona franca o nel deposito franco avviene senza presentazione delle merci all'autorità doganale alle condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Non appena le merci giungano nei locali all'uopo designati l'interessato è tenuto:
a) a comunicarne l'arrivo all'autorità doganale nella forma e secondo le modalità da questa stabilite.
Tuttavia, l'autorità doganale può:
- consentire al titolare dell'autorizzazione d'informarla dell'arrivo delle merci quando questo sia imminente, invece di esigere che la comunicazione segua l'arrivo effettivo;
- in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci di cui trattasi e dal ritmo accelerato delle operazioni di vincolo al regime, dispensare l'interessato dall'obbligo di comunicare ogni arrivo di merci, sempre che questi fornisca all'autorità medesima tutte le informazioni che essa reputi necessarie all'eventuale esercizio del suo diritto di visita delle merci;
b) ad iscrivere le merci nelle « scritture trasformazione sotto controllo doganale ». L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa reca l'indicazione della data in cui ha luogo e un riferimento al documento con cui le merci sono state spedite. Essa può essere sostituita da qualsiasi altra formalità decisa dall'autorità doganale che presenti garanzie analoghe;
c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.
3. L'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime. L'eventuale visita delle merci avviene in base alle indicazioni figuranti nelle scritture. L'iscrizione delle merci nelle scritture equivale al loro svincolo.
4. Entro i termini stabiliti dall'autorità doganale è depositata presso l'ufficio doganale competente una dichiarazione riepilogativa relativa alle merci vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale.
5. L'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera b), sostituisce l'iscrizione nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2504/88.
Storico versioni
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