Art. 11
In vigore dal 13 giu 1991
La Germania comunica alla Commissione, prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre, le informazioni di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3677/86 relative alle autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse o modificate nel corso del trimestre precedente nel vecchio porto franco di Amburgo e non soggette alle condizioni economiche previste dal regime di perfezionamento attivo.
Capo 3 Trasformazione sotto controllo doganale
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1656:oj#art-11