Art. 11

In vigore dal 13 giu 1991
La Germania comunica alla Commissione, prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre, le informazioni di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3677/86 relative alle autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse o modificate nel corso del trimestre precedente nel vecchio porto franco di Amburgo e non soggette alle condizioni economiche previste dal regime di perfezionamento attivo. Capo 3 Trasformazione sotto controllo doganale
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Art. 11 Regolamento (UE) 1991/1656 | Portale Normativo