Art. 7

In vigore dal 13 giu 1991
1. Il vincolo al regime del deposito doganale di prodotti compensatori o di merci tali e quali vincolati(e) al regime di perfezionamento attivo nei locali di un deposito doganale avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90. 2. Il regime di perfezionamento attivo è appurato con l'iscrizione nella contabilità-materie del deposito doganale. I riferimenti di tale iscrizione vanno annotati nelle « scritture perfezionamento attivo ». 3. Il regime di perfezionamento attivo è appurato, per i prodotti compensatori o le merci tali e quali giacenti in una zona franca o in un deposito franco, con l'iscrizione nella contabilità-matgerie della zona franca o del deposito franco. I riferimenti di tale iscrizione sono annotati nelle « scritture perfezionamento attivo ». 4. Le diciture di cui all'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 sono annotate nella contabilità-materie del deposito doganale o della zona franca o del deposito franco.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1991/1656 | Portale Normativo