Art. 5

In vigore dal 13 giu 1991
1. Il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo al momento della loro introduzione nei locali del deposito doganale o nella zona franca o nel deposito franco avviene secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3677/86. 2. L'iscrizione nelle « scritture perfezionamento attivo », ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3677/86, sostituisce l'iscrizione nella contabilità-materie della zona franca o del deposito franco di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2504/88. 3. L'iscrizione nelle « scritture perfezionamento attivo » fa riferimento al documento con cui le merci sono state spedite.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1991/1656 | Portale Normativo