Art. 4
In vigore dal 13 giu 1991
1. Il titolare dell'autorizzazione tiene una contabilità specifica per il perfezionamento - in prosieguo denominata « scritture perfezionamento attivo » -, nella quale sono indicate le quantità di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e di prodotti compensatori ottenuti, nonché tutti gli elementi necessari a controllare le operazioni e a determinare correttamente di dazi all'importazione eventualmente dovuti. Le iscrizioni contengono, in particolare, le indicazioni necessarie ad identificare le merci o i prodotti, oltre al riferimento all'autorizzazione.
2. Per la compilazione del conto d'appuramento di cui all'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 3677/86, il riferimento alle iscrizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce il riferimento alle dichiarazioni e ai documenti di cui all'articolo 61, paragrafo 3 del medesimo regolamento.
Storico versioni
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