Art. 6

In vigore dal 12 dic 1990
1. I campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti devono essere valutati conformemente al disposto dell', paragrafo 3, lettera a). 2. Se, dopo l'esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale, non fosse più possibile imballare nuovamente il prodotto, l'organismo d'intervento può vendere la quantità restante mediante trattativa privata. La stessa viene contabilizzata in uscita il giorno del prelievo e le entrate che ne derivano sono da accreditare al FEAOG per lo stesso mese.
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