Art. 9

In vigore dal 12 dic 1990
Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti (acquisti) o degli incassi (vendite) effettuati o da effettuarsi per le operazioni materiali dell'esercizio.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1990/3597 | Portale Normativo