Art. 8

In vigore dal 12 dic 1990
In caso di variazione dei tassi agricoli, degli importi forfettari, dei termini di pagamento, dei tassi d'interessi o di altri elementi di calcolo successivi al primo giorno del mese, i nuovi elementi si applicano a decorrere dalle operazioni materiali del mese successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3597:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo