Art. 7

In vigore dal 12 dic 1990
1. Qualora si constati che i quantitativi entrati all'ammasso non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio, all'uscita dall'ammasso devono essere contabilizzati come vendita al prezzo al quale sono stati acquistati. 2. Salvo disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, le spese d'entrata, d'uscita, di magazzinaggio e di finanziamento, già contabilizzate per ognuno dei quantitativi rifiutati, vengono detratte e conteggiate distintamente. a) Le spese di entrata e di uscita da detrarre vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per la somma dei rispettivi importi forfettari e per il tasso di conversione agricolo vigenti il mese dell'uscita. b) Le spese di magazzinaggio da detrarre vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero di mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, per l'importo forfettario e per il tasso di conversione agricolo vigenti il mese dell'uscita. c) Le spese di finanziamento da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero di mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, detratto il numero di mesi corrispondente al termine di (1) GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1. pagamento valido all'entrata, per il tasso di finanziamento vigente il mese di uscita diviso per 12 e per il valore contabile medio di riporto vigente all'inizio dell'esercizio. 3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere contabilizzate come spese per le operazioni materiali del mese di uscita.
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