Art. 3

In vigore dal 12 dic 1990
1. Per i quantitativi mancanti o deteriorati di cui all', le spese di uscita sono contabilizzate soltanto se le vendite hanno avuto luogo conformemente al paragrafo 3, lettera d) e al paragrafo 4 dello stesso articolo. 2. I quantitativi perduti durante un trasferimento fra Stati membri non sono considerati entrati all'ammasso e non determinano spese forfettarie di entrata. 3. In caso di trasporto o di trasferimento, le spese d'entrata e le spese d'uscita fissate forfettariamente vengono contabilizzate qualora, secondo la normativa comunitaria, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto.
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