Art. 1

In vigore dal 12 dic 1990
A titolo di disposizioni specifiche di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3492/90: 1) le spese non coperte da importi forfettari possono essere contabilizzate nei conti di ammasso pubblico come spese relative alle operazioni materiali effettuate nel mese del pagamento effettivo; 2) gli importi riscossi o recuperati conformemente all' del regolamento (CEE) n. 3492/90 sono contabilizzati nei conti di ammasso pubblico come importi relativi alle operazioni materiali effettuate nel mese della percezione; 3) i pagamenti e le riscossioni di cui ai punti 1 e 2 sono considerati effettuati alle date previste all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (2); 4) le spese di finanziamento di cui all', paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3), alla fine di un determinato esercizio, devono essere contabilizzate a carico dello stesso esercizio per il numero di giorni da prendere in considerazione fino a tale data e, per la parte residua, a carico del nuovo esercizio. Il calcolo di dette spese di finanziamento deve essere suddiviso secondo i periodi di vigenza dei tassi di interessi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3597 | Portale Normativo