Art. 2

1. La gara verte sui seguenti quantitativi di frumento tenero panificabile:

In vigore dal 10 apr 1990
- circa 200 000 t che saranno spedite per nave, a partire dai porti del Mare del Nord e del Mar Baltico; - 100 000 t al massimo che saranno spedite per ferrovia. 2. Il frumento tenero deve corrispondere almeno ad una qualità panificabile definita all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1570/77. 3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 300 000 t di frumento tenero panificabile sono precisate nell'allegato I.
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