Art. 7

In vigore dal 10 apr 1990
L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità polacche tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1990/937 | Portale Normativo