Art. 3
In vigore dal 10 apr 1990
1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita o di un gruppo di partite indicato nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 709/90.
2. Ogni concorrente ha la facoltà di presentare un'offerta soltanto a condizione che gli venga assegnato un quantitativo da lui stabilito.
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