Art. 6

In vigore dal 10 apr 1990
Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 709/90, è quello riprodotto nell'allegato III in caso di spedizione marittima e nell'allegato IV in caso di spedizione ferroviaria. Tale certificato viene rilasciato: - dopo lo scarico della merce, in caso di spedizione marittima; - all'arrivo alla frontiera polacca, in caso di spedizione ferroviaria.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1990/937 | Portale Normativo