Art. 6
In vigore dal 10 apr 1990
Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 709/90, è quello riprodotto nell'allegato III in caso di spedizione marittima e nell'allegato IV in caso di spedizione ferroviaria.
Tale certificato viene rilasciato:
- dopo lo scarico della merce, in caso di spedizione marittima;
- all'arrivo alla frontiera polacca, in caso di spedizione ferroviaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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