Art. 5

In vigore dal 10 apr 1990
Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco. L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1990/937 | Portale Normativo