Art. 2
1. La gara verte sui seguenti quantitativi di frumento tenero panificabile:
In vigore dal 10 apr 1990
- circa 200 000 t che saranno spedite per nave, a partire dai porti del Mare del Nord e del Mar Baltico;
- 100 000 t al massimo che saranno spedite per ferrovia.
2. Il frumento tenero deve corrispondere almeno ad una qualità panificabile definita all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1570/77.
3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 300 000 t di frumento tenero panificabile sono precisate nell'allegato I.
Storico versioni
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